A parziale modifica del
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' amministrazione regionale č autorizzata a consegnare provvisoriamente agli Istituti autonomi per le case popolari della regione i beni mobili ed immobili giā di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all' attivitā di edilizia economica e popolare dell' ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Della consegna provvisoria sarā steso apposito verbale tra l' amministrazione regionale e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.