Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
Art. 1
 
A parziale modifica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' amministrazione regionale è autorizzata a consegnare provvisoriamente agli Istituti autonomi per le case popolari della regione i beni mobili ed immobili già di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all' attività di edilizia economica e popolare dell' ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Della consegna provvisoria sarà steso apposito verbale tra l' amministrazione regionale e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.
Art. 3
 
Dopo il quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione. >>.

Art. 4
 
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater di seguito riportati:
<< Art. 8 ter
 
L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti. >>.

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
Art. 6
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l' amministrazione regionale, per l' espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli Istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei Presidenti degli Istituti stessi senza limiti d' importo.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 83/1983
Art. 7
 
Le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente articolo 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che, alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, pur iniziati, si trovavano in sospensione dei lavori per effetto della risoluzione dei contratti con le ditte appaltatrici.
Art. 9
 
Gli oneri relativi alle spese di cancellazione delle ipoteche previste dall' articolo 8 ter della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, inserito con il precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.