In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l' incarico di dirigere le attivitā connesse con i compiti derivanti dall' attuazione della presente legge, č equiparato, ai fini dell' applicazione della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unitā organizzativa flessibile, equiparabile ad un Servizio.