CAPO IX
Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 47
Le funzioni di controllo di cui alla
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei Consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all' articolo 5, n. 14, dello Statuto regionale, delle frazioni con patrimonio separato e degli altri locali agrari sono esercitate dal Comitato competente all' esame degli atti del Comune nel cui territorio gli organismi qui considerati hanno sede.
Art. 48
Aggiornamento limiti di spesa
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell' indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell' ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.
Art. 49
Le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti la concessione e l' erogazione del finanziamento nonché l' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori si applicano anche ai procedimenti in corso.
Art. 50
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 52
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 53
Per le finalità di cui al precedente articolo 5, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3056 con la denominazione << Spese per il Centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascun esercizio.
All' onere complessivo di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 54
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.