Le funzioni di controllo di cui alla
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei Consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all' articolo 5, n. 14, dello Statuto regionale, delle frazioni con patrimonio separato e degli altri locali agrari sono esercitate dal Comitato competente all' esame degli atti del Comune nel cui territorio gli organismi qui considerati hanno sede.