Legge regionale 01 giugno 1982, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE 1505/76, della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.
Art. 3
Per gli interventi di cui all' articolo 1 č autorizzata nell' esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 300 milioni.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.