Art. 3
Per gli interventi di cui all' articolo 1 č autorizzata nell' esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7176 con la denominazione: << Finanziamento dei maggiori oneri per indennizzi ed espropriazioni dovuti dagli Enti concessionari sui progetti finanziati ai sensi del
Regolamento CEE 1505/1976, della
legge 19 agosto 1976, n. 591 e della
legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 dell' 11 febbraio 1982.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.