Articolo unico
Tutti gli effetti della legge regionale n. 36 dd. 19 maggio 1982 rimangono sospesi sino all' emanazione di nuove norme regionali che adeguino le disposizioni della stessa con le leggi regionali vigenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
La sospensione di cui al precedente comma riguarda anche la decorrenza dei termini previsti dalle norme della citata legge regionale n. 36 dd. 19 maggio 1982.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.