Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.
CAPO II
 Norme transitorie e finali
Art. 8
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di Segretario Generale ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterrotto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltà di optare, nel limite della disponibilità dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all' articolo 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 10
I dipendenti camerali della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono - a domanda - essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.