Art. 13
Fino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14 rimangono ferme le dotazioni organiche vigenti, avuto riguardo al personale camerale di ruolo, in servizio alla data del 1 luglio 1976.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i posti eventualmente messi a concorso ed assegnati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i posti ancora, eventualmente, vacanti alla data stessa è fatto divieto di bandire nuovi concorsi.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.