Art. 11
Sino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo articolo 14, al personale tecnico del Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci, ivi compreso il prelievo, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario, in deroga al limite fissato per il restante personale sino ad un massimo individuale di 50 ore mensili.
Tali compensi non sono cumulabili con eventuali proventi di soprattasse d' urgenza, né di sopralluogo e campionatura già percepiti dal personale suddetto che s' intendono abrogati con l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.