Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Sospesi tutti gli effetti della presente legge ad opera dell' articolo unico della L.R. n. 37/1982.
CAPO I
 Norme di carattere generale
Art. 4
Nella retribuzione in godimento si computano, inoltre, l' assegno personale di cui all' articolo 98 del regolamento del personale camerale, approvato con DM 16 marzo 1970, e gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Qualora il trattamento economico tabellare spettante per effetto dell' inquadramento sia inferiore al trattamento economico già in godimento - comprensivo, oltre che dello stipendio e degli assegni valutabili ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, anche della gratifica prevista dall' articolo 40 del regolamento del personale camerale succitato - viene anticipata la posizione tabellare sino alla concorrenza del predetto importo anche mediante scatti virtuali.
Il termine di cui all' articolo 99, penultimo comma, della predetta legge regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
CAPO II
 Norme transitorie e finali
Art. 8
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di Segretario Generale ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterrotto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltà di optare, nel limite della disponibilità dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all' articolo 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 10
I dipendenti camerali della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati collocati in ruolo ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e che svolgano da almeno tre anni funzioni della carriera superiore, possono - a domanda - essere inquadrati anche in soprannumero nella qualifica funzionale di coadiutore, secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.