Art. 8
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di Segretario Generale ai sensi dell'
articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterrotto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltą di optare, nel limite della disponibilitą dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all' articolo 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.
Note:
1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.