Art. 1
In attuazione del disposto dell'
articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla
legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello stanziamento all' uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale - borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell' Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.
L' ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, che provvede allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l' ammissione e la permanenza degli studenti presso il Collegio stesso o presso gli altri Collegi facenti parte dell' Organizzazione di cui al primo comma.
Limitatamente all' anno scolastico 1982/1983 sono istituite 10 borse di studio biennali dell' importo di lire 20 milioni ciascuna.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 15/1987
2 Primo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 9/1992
3 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 9/1992