Legge regionale 07 maggio 1982 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 07/05/1982
Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazioni e di trasporto.
Art. 3
(Partecipazione azionaria della Regionealla Società Autovie Servizi)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Società per azioni << Autovie Servizi >> con sede in Trieste, e quindi a sottoscrivere ed a versare capitale fino alla concorrenza di lire 1.350 milioni, mediante acquisto di azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6815 con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della " Autovie Servizi Spa" e con lo stanziamento di lire 1.350 milioni per l' esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli delle quote a fianco di ciascuno indicate, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982:
- cap. 6851 454 milioni
- cap. 6852 450 milioni
- cap. 6901 446 milioni