﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 maggio 1982

      , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 07/05/1982</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture  di comunicazioni e di trasporto.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Viabilità del Comune di Pordenone)</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di  cui   all' articolo  2  della  legge regionale  18  maggio  1981,  n.  29,     l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad   integrare   il   contributo straordinario ivi previsto con l' ulteriore importo di  lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire 3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni  per   l' esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">La predetta spesa di lire  3.000  milioni  fa  carico  al capitolo 5587 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per  gli  esercizi  1982-1984,  il  cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  lire  3.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l' esercizio  1983  e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire  3.000  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000  del  precitato  stato  di previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  13 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio medesimo).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Integrazione finanziamento raccordo con lo svincoloautostradale Buia - Osoppo - Gemona)</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui   all' articolo  11  della  legge regionale 28 luglio 1980, n.  27, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 600 milioni per l' esercizio 1982.</p><p style="text-align: justify;">La predetta spesa  di  lire  600  milioni  fa  carico  al capitolo 5563 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1982-1984  e  del bilancio  per   l' esercizio  1982  -  istituito  ai   sensi dell' articolo 6, terzo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alle finanze  n.  3/Rag.   dell' 1  febbraio  1982,  -   il   cui stanziamento viene  conseguentemente  elevato  di  lire  600 milioni per l' esercizio 1982.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  600  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento di  pari  importo  dal  capitolo  6991 - &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Partecipazione azionaria della Regionealla Società Autovie Servizi)</span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Società per azioni &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt; con  sede  in Trieste, e quindi a sottoscrivere ed a versare capitale fino alla concorrenza di lire 1.350 milioni, mediante acquisto di azioni della Società medesima già emesse o da emettere.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dal  precedente  comma   è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per  l' esercizio 1982.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e  del  bilancio  per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II -  Sezione  V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo  6815  con  la denominazione &lt;&lt;  Sottoscrizione di azioni  della  "  Autovie Servizi Spa" e con lo stanziamento di lire 1.350 milioni per l' esercizio 1982, cui si  fa  fronte  mediante  storno  dai sottospecificati capitoli delle quote a fianco  di  ciascuno indicate, corrispondenti alle somme  non  utilizzate  al  31 dicembre 1981  e  trasferite  ai  sensi  del  secondo  comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio  1982,  n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n.  1/Rag. del 28 gennaio 1982:<p style="text-align: justify;">- cap. 6851        454 milioni</p><p style="text-align: justify;">- cap. 6852        450 milioni</p><p style="text-align: justify;">- cap. 6901        446 milioni</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme integrative per l' attuazione della legge regionale20 ottobre 1980, n.  53)</span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, viene aggiunto il seguente comma:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  In relazione al particolare impegno tecnico ed  economico dell' opera   di   cui   al    precedente    primo    comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad  affidare,  a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora  nel  quadro  economico   del   progetto   approvato dall' ANAS non siano previste somme per spese tecniche. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;">Per   le   finalità   previste     dall' ultimo    comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 ottobre  1980,  n. 53, cos' come aggiunto col precedente comma, è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e  del  bilancio  per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II -  Sezione  V - Rubrica n.  2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IX  -  il capitolo 5457 con la denominazione: &lt;&lt;  Spese  per  incarichi di direzione lavori e di  collaudo  del  progetto  approvato dall'     ANAS   per la  realizzazione  del  tratto  Opicina - Fernetti del collegamento autostradale Sistiana -  Opicina - Padriciano  &gt;&gt; e con lo stanziamento  complessivo  di  lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire  100  milioni  per ciascun esercizio.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:<p style="text-align: justify;">- per lire 100 milioni relativi all' esercizio 1982 mediante   storno di pari importo dal  capitolo  6901  del  precitato   stato  di  previsione,  corrispondente  alla   quota   non   utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai  sensi  del   secondo comma dell' articolo 6 della  legge  regionale  20   gennaio 1982, n.  10  con  decreto   dell' Assessore  alle   finanze n.  1/Rag. del 28 gennaio 1982;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire  200  milioni  mediante  la  maggiore   entrata di pari importo prevista sul  capitolo  802  dello   stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale   per gli esercizi 1982-1984.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>