Art. 4
(Norme integrative per l' attuazione della legge regionale
20 ottobre 1980, n. 53)
All'
articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, viene aggiunto il seguente comma:
<< In relazione al particolare impegno tecnico ed economico dell' opera di cui al precedente primo comma, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad affidare, a proprio carico, incarichi di direzione lavori e di collaudo, qualora nel quadro economico del progetto approvato dall' ANAS non siano previste somme per spese tecniche. >>.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali - Categoria IX - il capitolo 5457 con la denominazione: << Spese per incarichi di direzione lavori e di collaudo del progetto approvato dall' ANAS per la realizzazione del tratto Opicina - Fernetti del collegamento autostradale Sistiana - Opicina - Padriciano >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:
- per lire 100 milioni relativi all' esercizio 1982 mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;
- per le restanti lire 200 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 802 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.