Legge regionale 08 aprile 1982, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi a favore della ricerca mineraria
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi nel settore della pesca marittima
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale
3 giugno 1978, n. 47
Art. 6
 
Art. 7
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 15
 
Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle relative all' impresa agricola e di favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico potrà essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo o di rifiuti comunque residuati.

Gli impianti e le strutture di cui alla lettera a) potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzioni esistenti al 1 gennaio 1975 relativamente alle spese sostenute successivamente alla data del 13 giugno 1976.
Nel caso di consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di impianti collettivi di cui alla lettera a), almeno una delle imprese consorziate deve essere esistente al 1 gennaio 1975. >>

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 8
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992