Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Particolari norme finanziarie connesse con l' approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1982.
Art. 1
 
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l' esercizio 1982.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 e di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010