Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.
Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >> e con lo stanziamento di lire 2.650.277.463 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.650.277.463 si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Per il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente articolo 1, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1981-1983, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 915 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse all' ERSA per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >>.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.