Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.
Art. 1
Non saranno considerate passività ripianabili i prestiti o i mutui assistiti da concorso pubblico negli interessi.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative ed i consorzi, per fruire della provvidenza, dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto - a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo - in 10 quote annuali.
La somma come sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dai beneficiari. I predetti dovranno altresì versare direttamente all' ERSA, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall' Ente, un importo pari al 5% della quota annuale rimborsata, importo che resterà all' ERSA.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 74/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 62, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 89, comma 1, L. R. 25/1989
6 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.