Art. 1
È autorizzata, nell' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.650.277.463 per la concessione da parte dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nella Regione Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole nonché di consorzi di bonifica che versino in particolare stato di difficoltà al fine di ripianarne la passività.
Per passività, ai soli fini dell' applicazione della presente legge, si intende:
- ogni forma di operazione creditizia derivante da finanziamenti bancari a breve, medio o lungo termine in essere alla data del 31 marzo 1989;
- i prestiti da soci, cioè tutti quegli apporti - escluso il capitale sociale - risultanti dall' ultimo bilancio approvato;
- le perdite di esercizio, risultanti dall' ultimo bilancio approvato anche se trasportate da esercizi precedenti, per la copertura delle quali non sia stato contratto finanziamento bancario di cui in precedenza.
Non saranno considerate passività ripianabili i prestiti o i mutui assistiti da concorso pubblico negli interessi.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative ed i consorzi, per fruire della provvidenza, dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto - a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo - in 10 quote annuali.
La somma come sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dai beneficiari. I predetti dovranno altresì versare direttamente all' ERSA, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall' Ente, un importo pari al 5% della quota annuale rimborsata, importo che resterà all' ERSA.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 74/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 62, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 89, comma 1, L. R. 25/1989
6 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.