﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 gennaio 1982

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme modificative, integrative ed  interpretative  delle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed  integrazioni,  concernenti  le riparazioni e la  ricostruzione  nelle  zone  colpite  dagli eventi tellurici del 1976 e  di  altre  leggi  regionali  di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delleleggi regionali 7 giugno 1976, n.  17 e 20 giugno1977, n.  30 e successive modifiche ed integrazioni</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La concessione dei  contributi  regionali,  di  cui  agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n.  17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  eventualmente disposta, a fronte di interventi i  cui  lavori  sono  stati iniziati      dagli       interessati       antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista  autorizzazione,  è  fatta  valida  a  tutti   gli effetti.</p><p style="text-align: justify;">È altresì, valida a tutti gli  effetti  la  concessione dei contributi regionali,  di  cui   all' articolo  4  della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n.  17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n.  46 per la riparazione di  alloggi  anche non stabilmente occupati o di  alloggi  e  vani  adibiti  ad attività produttive  occupati  in  forza  di  contratto  di locazione alla data del 6 maggio 1976.</p><p style="text-align: justify;">Gli impegni di cui  agli  articoli  4  e  6  della  legge regionale 27 agosto  1976,  n.  46,  devono  intendersi  mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco  risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive  leggi  regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri  di  avere  di  fatto  ottemperato   agli   impegni medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge  regionale  7  giugno  1976,  n.  17  deve  intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi  riparatori eseguiti in base al verbale di  accertamento  a  prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione  o  sui rustici anche se non facenti corpo unico con   l' abitazione medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Sono considerati ricevibili i  ricorsi  presentati  dagli interessati oltre il termine fissato dall' articolo 5  della legge regionale 7 giugno 1976, n.  17 e   dall' articolo  20 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 ma prima  della scadenza dei termini  fissati  per  la  presentazione  delle domande di contributo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione  autentica   dell' articolo  7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n.  46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non  occupati  dal  proprietario  per  i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n.  17 e 27  agosto  1976,  n.  46, assolvendo le condizioni prescritte.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I contratti di cui all' articolo 9 della legge  regionale 7 giugno 1976, n.  17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979,  n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche  quando  la trattativa privata sia stata esperita in deroga  alle  norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9  della legge  regionale  7  giugno  1976,   n.   17,   così   come interpretato autenticamente dall' articolo  14  della  legge regionale 27 gennaio 1979, n.  3, comunque  effettuati  fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed autorizzati   a   suo   tempo   dalla   Regione   o    dalle Amministrazioni  comunali   anche   verbalmente,   date   le straordinarie  ed  inderogabili  esigenze   che   ne   hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente  liquidate anche in difetto della documentazione prevista da  pregresse e vigenti disposizioni legislative  sia  pure  di  carattere eccezionale.</p></p><a name="art6"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   6</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 58, primo comma, L. R. 53/1984</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e  11 della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati  nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli  stessi  abbiano titolo ai  contributi  previsti   dall' articolo  15,  primo comma, della medesima legge.</p><p style="text-align: justify;">In tal caso, l' intervento  deve  intendersi  alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.</p><p style="text-align: justify;">L' intervento è, altresì, subordinato   all' assunzione di formale impegno da parte  del  soggetto  beneficiario  di corrispondere, nei modi e nei termini  che  saranno  fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale  una  somma,  da versare  nel  Fondo  di   solidarietà,   equivalente   alla differenza fra l' ammontare del costo  di  esecuzione  delle opere e quello del contributo in  conto  capitale  al  quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla  data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione  e  di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b)  e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 e successive modificazioni  ed  integrazioni   provveda   la   Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e,  nell' ipotesi  di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione  delle  relative  opere,  sono subordinate al versamento da  parte   dell' interessato  nel Fondo  di  solidarietà  della  maggior  somma  che  dovesse risultare da un costo  di  progetto  che  non  trovi  totale copertura  finanziaria  con  i  soli  contributi  in   conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">L' approvazione  e   l' esecuzione  di   cui   al   comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da  parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo  di solidarietà,   su   richiesta   del   Segretario   generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la  somma precedentemente versata ed il costo finale  effettivo  delle opere che in sede di progetto non hanno  trovato  la  totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.</p><p style="text-align: justify;">Nell' ipotesi  di  cui  al  presente   articolo   trovano applicazione  tutte  le   altre   disposizioni   riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di  riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Dopo l' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                        Art.  12 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nell' ambito delle zone delimitate  ai  sensi  del  primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al  patrimonio disponibile   dei    Comuni    sono    a    totale    carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra  quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Il finanziamento di cui al comma precedente  può  essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della  legge  regionale  20 giugno 1977, n.  30. &gt;&gt;.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione autentica   dell' articolo  14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione  dei  danni  e  per  le  opere  comuni  di   cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili,  ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali  non  sia stato  chiesto  alcun  intervento  riparatorio  a  cura  dei proprietari.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' ultimo comma dell' articolo 14 della  legge  regionale 20  giugno  1977,  n.  30,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Ai  fini  suindicati,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  dei Sindaci dei Comuni, dei  Presidenti  delle  Province,  delle Comunità montane e dei  Consorzi  dei  Comuni  interessati, nonché nelle ipotesi di cui   all' articolo  13,  quarto  e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi  per  le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 18 della legge  regionale 4 luglio 1979, n.  35, dopo il terzo comma  è  aggiunto  il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri  requisiti,  in alternativa agli eredi di cui al comma successivo,  uno  dei comproprietari  già  compresi  nella   domanda   principale prodotta dal " de cuius". &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto  dall' entrata  in  vigore  della  legge regionale  20  giugno  1977,  n.  30,  il   rilascio   della concessione  edilizia  per  la  riparazione  degli   edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti  gli  effetti ad autorizzazione alla esecuzione  di  tali  opere  ai  fini della concessione dei  contributi  previsti  dalla  predetta legge.</p><p style="text-align: justify;">L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del  precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma  dell' articolo  4  della  legge  regionale  4 luglio  1979,  n.  35,  rispetto  a  quella  che  risulterà ammissibile  a  contributo  in  sede  di  approvazione   del progetto. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui  previsti dall' articolo 27 della legge regionale 20 giugno  1977,  n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad  uso  misto  che  abbiano  subito  danni  in conseguenza degli eventi sismici del  1976  anche  quando  i danni medesimi  non  siano  stati  rilevati  dagli  appositi gruppi  di  rilevamento,   ma   siano   stati   regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31  dicembre 1976. L' intervento  contributivo  regionale  dovrà  essere contenuto  entro  i  limiti   dell' importo  risultante  dal progetto  delle  opere  di  riparazione  redatto  secondo  i criteri generali  previsti   dall' articolo  4  della  legge regionale 4  luglio  1979,  n.  35  ed  approvato  nei  modi previsti dall' articolo 31 della legge regionale  20  giugno 1977, n.  30, da presentarsi entro  e  non  oltre  sei  mesi dall' entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In  via  di  interpretazione  autentica  gli  adempimenti tecnici previsti dall' articolo 36 della legge regionale  20 giugno 1977, n.  30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d' opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949,  n. 143.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In caso  di  decesso  del  proprietario  di  un  immobile danneggiato  dagli  eventi  sismici,  avvenuto  prima  della scadenza dei termini stabiliti per  la  presentazione  delle domande  intese  ad  ottenere  i  contributi   della   legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 e successive  modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi  della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da  uno  degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale  da  ogni  responsabilità  nei confronti dei coeredi. Le   domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Sono fatti  salvi  tutti  i  provvedimenti  eventualmente adottati  dai  Sindaci,  ai  sensi  della   predetta   legge regionale n.  30 del 1977, sulla base di domande  presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle  opere  di riparazione degli  edifici  danneggiati  dal  sisma  avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause,  varianti  che  comportino maggiorazioni  rispetto  alle   previsioni   progettuali   o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai  sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35 saranno a totale carico della Regione entro  la  percentuale prevista  dal  terzo  comma  del  medesimo  articolo  previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario  per  la   ricostruzione,   fatte   salve   le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.</p><p style="text-align: justify;">Sono pure a totale carico della Regione i maggiori  oneri per gli interventi pubblici  di  riparazione  appaltati  dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della  presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano  richiesto  varianti tali da superare gli stessi limiti.</p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14, terzo comma, della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 e successive  modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 8 della legge  regionale  2 settembre 1981, n.  57.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990</p></p><a name="art18"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  18</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span><span style="">(12)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I benefici di cui al Capo III della  legge  regionale  20 giugno 1977, n.  30, si applicano anche  nei  confronti  dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due  anni nei Comuni delimitati  ai  sensi   dell' articolo  4,  primo comma, della legge regionale 20 giugno  1977,  n.  30,  che, successivamente  alla  data  del  6  maggio  1976,   abbiano acquistato un alloggio danneggiato  dal  terremoto,  per  il quale  non  sia  stato  concesso  un  beneficio  di  importo superiore a lire  sei  milioni,  purché  gli  stessi  ed  i componenti del loro nucleo familiare non  siano  proprietari di altro alloggio.</p><p style="text-align: justify;">I  contributi  eventualmente  erogati  per   un   importo inferiore o uguale al limite di  cui  al  primo  comma  sono posti in detrazione dal  contributo  riconosciuto  a  favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.</p><p style="text-align: justify;">Trovano applicazione le disposizioni   dell' articolo  33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002</p></p></p></body></html>