Legge regionale 11 gennaio 1982 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

Art. 55

In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.

Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai Comuni a seguito del sisma del 1976.