Legge regionale 11 gennaio 1982 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

Art. 24

Al terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la parola << parametri >> è sostituita con quella di << criteri >>.

Dopo il suddetto terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma:

<< Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria e reimpiegato, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione dei programmi annuali di cui al citato articolo 20. >>.

Il penultimo e l' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono così sostituiti:

<< A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.

Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale. >>.

All' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente nuovo comma:

<< Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi. >>.