﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 gennaio 1982

      , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme modificative, integrative ed  interpretative  delle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed  integrazioni,  concernenti  le riparazioni e la  ricostruzione  nelle  zone  colpite  dagli eventi tellurici del 1976 e  di  altre  leggi  regionali  di intervento.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle  opere  di riparazione degli  edifici  danneggiati  dal  sisma  avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause,  varianti  che  comportino maggiorazioni  rispetto  alle   previsioni   progettuali   o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai  sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35 saranno a totale carico della Regione entro  la  percentuale prevista  dal  terzo  comma  del  medesimo  articolo  previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario  per  la   ricostruzione,   fatte   salve   le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.</p><p style="text-align: justify;">Sono pure a totale carico della Regione i maggiori  oneri per gli interventi pubblici  di  riparazione  appaltati  dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della  presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano  richiesto  varianti tali da superare gli stessi limiti.</p><p style="text-align: justify;">Per l' attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14, terzo comma, della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30 e successive  modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 8 della legge  regionale  2 settembre 1981, n.  57.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990</p></p></body></html>