Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
CAPO II
Art. 20
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Art. 21
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
 
In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall' articolo 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 27
 
All' articolo 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << interamente >> è sostituita, dalle parole << anche parzialmente >>.
Art. 29
 
Al penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole << l' immobile stesso >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento >>
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 31
 
All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole << presente legge >> le parole << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto >>.
Art. 32
 
Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2 Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8 Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 34
 
All' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
<< In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 >>.

Art. 35
 
Le istanze presentate ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d' uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l' attività precedentemente esercitata.
Art. 36
 
Al secondo comma dell' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << purché legati da vincolo di parentela o di affinità >> sono aggiunte le parole << o di coniugio >>.
Art. 39
 
Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall' articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.
La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2 Articolo interpretato da art. 58, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, primo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, L. R. 26/1988
5 Articolo interpretato da art. 48, comma 1, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 159, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, L. R. 48/1991
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 26, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 15/2014
Art. 41
 
Nell' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza >>, e prima delle parole << dei Comuni >>, sono introdotte le parole << delle Province di Udine e Pordenone >>.