Art. 20
I contratti a termine previsti dall'
articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Art. 33
La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2 Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8 Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 37
Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal Sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell' apposita Commissione consiliare.
Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai Comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell' inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con DPGR 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1 giugno 1978.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.
La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2 Articolo interpretato da art. 58, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, primo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, L. R. 26/1988
5 Articolo interpretato da art. 48, comma 1, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 159, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, L. R. 48/1991
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 26, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 15/2014