Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 8
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984