Art. 7
Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della medesima legge.
In tal caso, l' intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.
L' intervento è, altresì, subordinato all' assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l' ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984