Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 59
 
Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualitą e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilitą i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all' uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.