Art. 57
I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.
La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986