Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 56
I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi gią verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986