Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 51
 
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell' edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.