I benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.