Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, cosė come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.