Art. 48
I soggetti interessati ai benefici previsti dall'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento e l' erogazione dei fondi sono subordinati all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.
Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell' ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993