Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 48
I soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento e l' erogazione dei fondi sono subordinati all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.
Le domande per ottenere i benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell' entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.
Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell' ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993