, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietā edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.
L' assegnazione in locazione degli alloggi č subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalitā del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell' edificio venga detratto il contributo eventualmente giā erogato.
Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma. >>.