Le istanze presentate ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d' uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l' attività precedentemente esercitata.