Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 33
La proprietą posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietą e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2 Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8 Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993