Art. 33
La proprietą posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietą e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessitą familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2 Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8 Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993