In via di interpretazione autentica dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.