Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.