Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 21
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.