I contratti a termine previsti dall'
articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano gią scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalitą, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.