Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 20
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano gią scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalitą, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.