Art. 17
In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.
Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990