L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'
articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall'
articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.