<< Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.