Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 10
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.