Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 1
 
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.