Art. 56
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 57
I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.
La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
Art. 60
Avuto riguardo a quanto disposto con l' ultimo comma dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei Comuni delimitati con DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori, qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive Camere di commercio da almeno dodici mesi all' atto della partecipazione alla gara di appalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell' Albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.
Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell' entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.