Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
CAPO I
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delle
leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno
1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1
 
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.
Art. 3
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.
Art. 4
 
I contratti di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.
Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 58, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 8
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 10
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.
Art. 13
 
All' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.

Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991
Art. 15
 
In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall' articolo 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d' opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
Art. 16
 
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 19
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3 Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002