Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 54
 
In via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l' articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere necessarie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.