A fronte delle spese occorrenti per le finalitā di cui all'
articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l' Amministrazione regionale č autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli Enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.